Sul disastro di Viareggio. A proposito di quella colpa “residuale” che non si cancella col rispetto formale delle regole
02 Luglio 2026
Pubblichiamo qui di seguito un testo già apparso su "Comune-info", scritto dal prof. Stefano Zirulia: "Sul disastro di Viareggio”.
La condanna definitiva dell’ex amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, colpisce non tanto per la sua entità (se i benefici penitenziari risulteranno applicabili, è verosimile che la permanenza in carcere possa essere assai breve, inferiore all’anno); colpisce, piuttosto, per ciò che rappresenta: una sentenza penale che raggiunge un “colletto bianco”, vertice di una grande società, cioè una categoria di imputati che, per molte ragioni – efficaci strategie difensive, prescrizione, complessità degli accertamenti, misure alternative – raramente varca davvero la soglia del carcere.
In questi giorni, su social e quotidiani, in molti stanno esprimendo sconcerto per questo esito processuale, talvolta accompagnato da solidarietà nei confronti del manager condannato. In filigrana si legge l’idea che Moretti sia stato trasformato in un capro espiatorio, caricato di una responsabilità troppo lontana dal fatto materiale, troppo alta nella catena decisionale, troppo simbolica per essere davvero personale. È una reazione forse comprensibile sul piano umano e politico, ma che non coglie un aspetto fondamentale della vicenda processuale, riguardante le responsabilità dei vertici societari.
La questione centrale riguarda il modo in cui la Corte di Cassazione, già nella condanna del 2021 per disastro ferroviario colposo, ora definitivamente confermata, ha ricostruito la colpa dell’amministratore delegato. Secondo i giudici, la responsabilità non derivava semplicemente dalla violazione di una regola cautelare codificata. Anzi: la normativa europea sull’interoperabilità ferroviaria consente la libera circolazione dei materiali nello spazio UE senza che ogni Stato debba ripetere controlli già effettuati altrove. Nel caso concreto, il vagone da cui ebbe origine il disastro era stato revisionato in Germania, dunque in linea di principio Ferrovie dello Stato non era tenuta a effettuare controlli ulteriori.
Il nodo, tuttavia, era capire se il rispetto di quelle regole scritte bastasse a escludere la colpa dell’amministratore delegato. In diritto penale, la colpa può discendere sia dalla violazione di norme scritte (colpa specifica), sia dalla violazione di doveri di prudenza, diligenza e perizia ricavati dal caso concreto (colpa generica). Si tratta di un meccanismo da maneggiare con cautela, in quanto, se applicato con eccessiva disinvoltura, rischia di entrare in tensione con il principio di affidamento: chi rispetta le regole nello svolgimento di un’attività pericolosa deve poter confidare, almeno in linea generale, nella correttezza del proprio operato e nell’esenzione da responsabilità laddove si verifichino incidenti.
Nel caso di Viareggio, la Cassazione ha sviluppato su queste problematiche un ragionamento sofisticato, e per certi aspetti garantista: da un lato ha riconosciuto che, normalmente, il rispetto delle regole scritte esenta da colpa; dall’altro lato – e proprio qui sta la novità – ha affermato che tale esenzione non può essere illimitata, e che può residuare una colpa generica ogniqualvolta esistano segnali concreti tali da far ritenere che la regola scritta sia destinata a “fallire”, cioè si riveli insufficiente a governare il rischio.
Si tratta di un ragionamento logicamente rigoroso e conforme al principio costituzionale di colpevolezza. Si pensi, in uno scenario certamente più famigliare al vivere quotidiano, all’automobilista che procede in un centro abitato rispettando il limite dei 50 chilometri orari. Quel limite, di per sé, è la regola. Ma se l’automobilista passa accanto a bambini che imprudentemente giocano sul ciglio della strada, non potrà invocare il rispetto formale del limite qualora non rallenti ulteriormente e travolga un bambino corso dietro al pallone. La regola scritta resta importante, ma il contesto concreto può imporre una cautela maggiore.
Nel caso di Viareggio, i giudici hanno individuato alcuni segnali di allarme, relativi alle falle nel sistema dei controlli manutentivi sui materiali ferroviari, che, a loro avviso, avrebbero imposto ulteriori controlli sul convoglio. Non è questa la sede per stabilire se quella valutazione fattuale sia stata corretta: è una valutazione che appartiene ai giudici, maturata all’esito di un processo lungo e complesso. Il sotteso principio di diritto, però, regge, e potrebbe rappresentare un corretto equilibrio tra garanzie dell’imputato e tutela della vita e dell’integrità fisica in molti altri casi.
Si pensi alla materia della sicurezza del lavoro e a quella della sicurezza ambientale. Chi guida società che svolgono attività potenzialmente pericolose non può sistematicamente trincerarsi dietro il rispetto formale delle regole, specialmente quando quelle regole risultano datate, incomplete o non aggiornate rispetto all’evoluzione scientifica e tecnologica. Se è vero che il diritto penale non può trasformare ogni evento tragico in colpa dei vertici, è altrettanto vero che non può nemmeno accettare che la complessità organizzativa diventi uno schermo assoluto, a maggiore ragione laddove si verifichino incidenti mortali.
La sentenza sul caso di Viareggio, in quest’ottica, può essere letta oltre alle specificità del caso concreto, come un monito: il rispetto della regola codificata è essenziale, ma non sempre basta. Quando i segnali di allarme sono percepibili, la diligenza richiesta a chi decide ai vertici deve misurarsi non con la burocrazia minima dell’adempimento, ma con la responsabilità concreta di prevenire il disastro, anche a costo di rinunciare a margini di profitto.