COMMENTO & OPINIONE

La tragica uccisione di Mansouri a Rogoredo e la necessità di andare oltre la punizione esemplare

23 Febbraio 2026



di Roberto Cornelli, Professore di Criminologia, Università di Milano 

La polizia è l’emblema dello Stato, anzi, è lo Stato e “non si può a rigore attaccarla senza dichiarare guerra all’ordine della res publica”.

Prendiamo a prestito queste parole del filosofo francese Jacques Derrida per tentare di comprendere quella tendenza, sempre attuale, a considerare le polizie indiscutibili e intoccabili, fino al punto di immaginare norme ispirate dall’immagine dello “scudo penale” – che rimanda a una qualche forma di limitazione della possibilità di indagare operatori che abbiano usato la forza al fine di stabilire se questa fosse o meno legittima.

Non solo scudo penale, per la verità. I cd. pacchetti sicurezza segnano una traiettoria in cui la criminalizzazione del dissenso si accompagna a norme in difesa dell’autorità. Tra i presupposti del decreto sicurezza dell’anno scorso (convertito senza modifiche nella legge 80/2025) si faceva esplicito riferimento alla “straordinaria necessità e urgenza” di introdurre misure a “tutela del personale in servizio” e, in effetti, a questa tematica vengono dedicati più di un terzo degli articoli, ben 14 su 37 (escluse le disposizioni finali).

Non va dimenticata neppure la proposta di legge di abrogazione del reato di tortura presentata alla Camera dei Deputati il 23 novembre 2022 (n. 623), che ricalca quasi alla lettera quella dell’11 aprile 2018 (n. 494) che vedeva come primi firmatari Cirielli e Meloni, attuale Presidente del Consiglio. Una delle motivazioni a sostegno di questa iniziativa parlamentare è quella di evitare che i poliziotti si sentano demotivati a tal punto da non avere quello “slancio necessario per portare avanti al meglio il loro lavoro”. Da qui la necessità di “tutelare adeguatamente l’onorabilità e l’immagine delle Forze di polizia, che ogni giorno si adoperano per garantire la sicurezza pubblica rischiando la loro stessa vita, e per evitare le pericolose deviazioni che l’applicazione delle nuove ipotesi di reato potrebbe determinare”.

Siamo in presenza di una tendenza politico-culturale ad abbassare i livelli di attenzione nei confronti dei possibili abusi delle autorità di pubblica sicurezza e, dunque, a elevare la soglia di accettazione della violenza di polizia, i cui effetti nefasti sono già stati sperimentati negli Stati Uniti, ben prima che si palesassero al mondo le scorrerie della United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) a Minneapolis. Il riferimento va alla cd. “immunità qualificata” per i poliziotti, sancita per la prima volta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1967 (Pierson v. Ray) e che ha finito, nelle sentenze più recenti, per riconoscere l’immunità, esclusa solo in caso esistano precedenti riguardanti situazioni pressoché identiche al caso in giudizio (per es. Kisela v. Hughes del 2018). Con l’effetto, certamente messo in conto, di ridurre i precedenti a cui poter fare riferimento in giudizi successivi.

Favorire la non imputabilità dei poliziotti, con l’intento di dare loro la sensazione di avere le mani libere per operare con più efficacia, sembra essere il tratto di fondo di molti governi in giro per il mondo, riesumando una concezione pre-liberale e autoritaria del rapporto tra cittadini e potere pubblico. Basterebbe rileggere l’art. 9 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 quando dice che, in caso di arresto, ogni rigore non necessario deve essere severamente represso dalla legge. Perché tanta attenzione al “rigore non necessario” in chi si apprestava a porre le fondamenta ideali dello stato di diritto? Perché se è vero che l’uso della forza da parte delle polizie serve a imporre l’osservanza delle leggi e a contenere la violenza sociale, essa stessa è violenza da usare con cautela e contenere perché agisce nel campo della libertà personale come degli altri diritti fondamentali. I regimi totalitari (e le occupazioni coloniali, anche se meno riconosciute) hanno reso tragicamente urgente la posa di un argine solido alla violenza istituzionale ed è su questa necessità che si sono edificati i progetti di democrazia costituzionale del secondo dopoguerra.

In questo senso, parafrasando la frase di Derrida da cui siamo partiti, occorrerebbe porsi la domanda di quale idea di Stato vogliamo che sia emblema la polizia (le polizie)? Non è una domanda retorica e neppure scontata. Di quali principi vogliamo che sia custode? Di quali valori vogliamo che sia portatrice? Quali riferimenti vogliamo che siano guida del suo operato? Pensiamo ancora che Costituzione e democrazia debbano essere gli orizzonti di senso verso cui orientare il lavoro delle istituzioni?

Tra i tanti studiosi di polizie che affrontano la questione democratica, Newburn e Smith (1996, Policing and the Idea of Democracy) chiariscono bene la posta in gioco: il modo in cui la società decide di controllare l’esercizio dei poteri di polizia è generalmente considerato un indicatore fondamentale della natura democratica di un sistema politico.

La vicenda dell’uccisione di Mansouri a Rogoredo appare lontana da questi discorsi, ma non lo è, perché chiama a una responsabilità collettiva e istituzionale che non può nascondersi dietro la richiesta di una punizione esemplare di chi viene già indicato come “mela marcia”.

È piuttosto ovvio solcare l’importanza che ogni uso della forza da parte di un operatore di polizia sia soggetto al vaglio della magistratura senza vincoli o limitazioni. E per fortuna che c’è la Costituzione a rendere difficile il percorso d’introduzione nel nostro ordinamento giuridico di una qualsivoglia ipotesi di scudo penale. Ma l’intervento ex post di un tribunale, che spesso riesce a intervenire solo su vicende eclatanti (come quando una persona viene uccisa) grazie a testimonianze che emergono prima (vicenda Mansouri) o molto poi (vicenda Cucchi), non può costituire l’unica forma di controllo democratico. L’inchiesta su Rogoredo potrebbe estendersi e restituire un quadro molto più inquietante di quello finora noto, che probabilmente non sarebbe mai emerso se non ci fosse stata l’uccisione di un giovane uomo.

Per questo motivo, sono le stesse istituzioni di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, etc.) che dovrebbero accettare fino in fondo la sfida della police accountability, che un’agenzia delle Nazioni Unite, nell’Handbook on police accountability, oversight and integrity, definisce in questi termini: accettare di essere messe in discussione circa le proprie decisioni e azioni, accettare le conseguenze che loro esponenti siano dichiarati colpevoli di una condotta illegale, e dunque accettare di essere destinatarie di sanzioni e di obblighi di compensazione nei confronti delle vittime. Generalmente si distinguono due diverse dimensioni della police accountability: la dimensione organizzativa, che si riferisce al controllo democratico sull’organizzazione, sulla definizione dei poteri e sull’individuazione delle priorità, e la dimensione individuale, che si riferisce alle procedure (come, per esempio, la predisposizione di procedure interne per la segnalazione anonima di comportamenti scorretti, la raccolta di denunce di abusi di polizia in luoghi neutri, gestiti in collaborazione con associazioni o altre istituzioni, la formazione specifica rivolta all’agente che viene considerato a rischio di uso eccessivo della forza) attraverso cui si previene, si individua o si risponde a una condotta illegale di un agente di polizia.

Entrambe queste dimensioni sono ritenute decisive nei processi di democratizzazione degli apparati di pubblica sicurezza di tutto il mondo. Cosa aspettiamo ad avviare, anche in Italia, proprio a seguito di fatti che rischiano di minare la legittimazione sociale delle polizie, progetti sperimentali di questo genere?