COMMENTO & OPINIONE

La difesa è sempre legittima? Brevi riflessioni alla luce dei recenti fatti di cronaca.

01 Agosto 2026



di Lucrezia Silvana Rossi, magistrato ordinario in tirocinio

Sono le 17.40 del 28 aprile 2021 quando due uomini fanno irruzione in una gioielleria, raggiunti pochi istanti dopo da un terzo complice. Armati di un coltello e di una pistola – che si rivelerà essere un giocattolo – minacciano i presenti, li aggrediscono e si impossessano di gioielli e preziosi. Tutto si consuma nell’arco di poco più di tre minuti. Il titolare, però, decide che non è finita lì. Recupera il revolver che custodiva sotto il registratore di cassa, esce dalla gioielleria e raggiunge gli aggressori mentre stanno tentando di fuggire a bordo di un’automobile. Dapprima esplode diversi colpi verso la vettura – uno dei rapinatori si accascia immediatamente, colpito –, poi insegue gli altri due complici, continuando a sparare ad altezza d’uomo e arrivando a ingaggiare una breve colluttazione con uno di loro. Al termine della vicenda, due dei rapinatori moriranno e un terzo rimarrà ferito.

A osservare le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza – che documentano quasi integralmente la scena – sembra di assistere all’inizio di un film di Clint Eastwood. E invece è quanto accaduto a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo.

Il caso Roggero – questo il nome del gioielliere coinvolto nella vicenda – ha recentemente trovato il suo epilogo con la pronuncia della Corte di cassazione, che lo ha condannato alla pena di quattordici anni e nove mesi di reclusione, ritenendolo responsabile di duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

La decisione ha profondamente diviso l’opinione pubblica. Da un lato vi è chi ritiene che il gioielliere abbia ecceduto nella reazione e debba risponderne penalmente; dall’altro chi lo considera vittima di un sistema che, troppo spesso, finirebbe per schierarsi dalla parte dei “delinquenti”. Non è difficile comprendere perché vicende di questo tipo suscitino una simile polarizzazione. A differenza di altri reati, furti e rapine in abitazione o nell’esercizio commerciale toccano una dimensione particolarmente sensibile: quella della sicurezza personale e dell’inviolabilità dei luoghi percepiti come propri. È quindi naturale che molti cittadini si identifichino con la vittima e valutino la sua reazione non secondo categorie giuridiche, ma attraverso il filtro dell’empatia e dell’emozione. Il diritto penale, tuttavia, è chiamato a svolgere una funzione diversa: trasformare quella reazione emotiva in una valutazione giuridica fondata su regole generali.

Da qui nasce una domanda tanto semplice quanto insidiosa: chi si difende dovrebbe essere sempre giustificato? La risposta è no. L’ordinamento non riconosce un generico diritto a reagire, ma attraverso l’istituto della legittima difesa prevede una delle eccezioni al principio secondo cui l’uso della forza appartiene esclusivamente allo Stato. Si tratta di uno dei cardini dello Stato di diritto, frutto di secoli di evoluzione della civiltà giuridica.

Proprio perché l’art. 52 c.p. costituisce una deroga a tale principio, la scriminante può operare soltanto in presenza di presupposti e requisiti rigorosi. Quanto ai primi, la norma richiede, anzitutto, l’attualità del pericolo – vale a dire che l’offesa sia imminente o ancora in corso – e l’ingiustizia dell’offesa, poiché non è consentito reagire nei confronti di un’azione che, pur incidendo sui propri diritti, sia lecita per l’ordinamento. Solo una volta accertati questi elementi è possibile verificare gli ulteriori requisiti della reazione difensiva: la necessità, ossia l’impossibilità di sottrarsi al pericolo con modalità diverse, e la proporzione, che impone l’assenza di un eccessivo divario tra i beni giuridici lesi dall’aggressione e quelli sacrificati dalla reazione difensiva.

Nel caso Roggero, dei presupposti e dei requisiti appena richiamati risulta integrata soltanto l’ingiustizia dell’offesa. Quando il gioielliere apre il fuoco, infatti, la rapina è ormai conclusa e gli aggressori sono in fuga. Il pericolo, dunque, non è più attuale; né può dirsi integrato il requisito della necessità della reazione, proprio perché l’aggressione era ormai cessata. Difetta, inoltre, il requisito della proporzione: al momento della reazione, l’unico bene giuridico ancora esposto a pericolo era il patrimonio, rappresentato dai preziosi sottratti, mentre non sussisteva più alcun rischio per l’incolumità del gioielliere o dei suoi familiari.

Nei diversi gradi di giudizio la vicenda è stata esaminata da numerosi giudici, tra magistrati togati e giudici popolari, che hanno applicato i principi della legittima difesa a una dinamica fattuale sostanzialmente incontestata, giungendo a una decisione di condanna difficilmente contestabile sul piano giuridico. D’altronde, se si ammettesse una reazione anche dopo la cessazione dell’aggressione, verrebbe meno la stessa ragione d’essere dell’istituto: la legittima difesa cesserebbe di essere uno strumento di tutela e si trasformerebbe in una forma di giustizia privata, nella quale il cittadino, oltre a ricoprire il ruolo di vittima, assumerebbe anche quello di giudice e carnefice, dando immediata esecuzione a una decisione maturata sulla base delle emozioni del momento. Eppure è proprio questa conclusione, giuridicamente lineare, ad aver suscitato le maggiori resistenze nel dibattito pubblico; il vero nodo, quindi, diventa un altro: la sua comprensibilità agli occhi dell’opinione pubblica. Se molti cittadini percepiscono come ingiusta una decisione corretta sul piano giuridico, il problema non può essere liquidato come una semplice incomprensione del pubblico. È proprio in questi casi che emerge l’esigenza di una divulgazione chiara da parte delle istituzioni capace di spiegare non soltanto quale sia la regola, ma anche perché l’ordinamento abbia scelto di fissarla in quei termini.

Accade invece spesso il contrario. L’immedesimazione di molti cittadini con la vittima della rapina viene strumentalizzata nel dibattito politico, attraverso slogan che descrivono la magistratura come schierata dalla parte dei “delinquenti” piuttosto che dei cittadini “onesti” e invocano un ulteriore ampliamento dell’istituto della legittima difesa. Si tratta di una dinamica doppiamente problematica. Da un lato alimenta la sfiducia nei confronti della magistratura, insinuando che decisioni come quella del caso Roggero dipendano dalle convinzioni personali dei giudici anziché dall’applicazione della legge scritta da quello stesso Parlamento che oggi ne lamenta l’inefficacia. Dall’altro rafforza la tendenza, ormai ricorrente, a intervenire a livello legislativo sull’onda dell’emotività, contribuendo a una progressiva ipertrofia del diritto penale, che raramente produce benefici concreti sul piano della sicurezza dei cittadini ma genera, piuttosto, aspettative irrealistiche, consenso politico e messaggi potenzialmente pericolosi.

È già accaduto in passato. La disciplina della c.d. legittima difesa domiciliare è stata modificata dapprima con la l. 13 febbraio 2006, n. 59 e, successivamente, con la l. 26 aprile 2019, n. 36, entrambe le volte accompagnata dall’annuncio che, da quel momento, la difesa sarebbe stata «sempre legittima». Si tratta di una semplificazione che non trova riscontro nel dato normativo; in realtà, il legislatore si è limitato a prevedere che, in presenza di determinati presupposti, il requisito della proporzione si presuma sussistente, lasciando però immutati gli altri elementi della scriminante, primo fra tutti l’attualità del pericolo. Uno slogan di questo tipo non solo genera disinformazione sul reale contenuto della disciplina, ma può contribuire a diffondere l’idea che il cittadino possa reagire senza limiti a un’aggressione, quando invece l’ordinamento continua a subordinare la liceità della difesa alla rigorosa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 52 c.p.

Il caso Roggero avrebbe potuto essere un momento prezioso per chiarire che il diritto alla difesa esiste già e che i limiti posti dall’art. 52 c.p. non rappresentano un ostacolo alla tutela dei cittadini, bensì la garanzia che la forza rimanga uno strumento eccezionale e non si trasformi in una forma di giustizia privata. È un confine che può apparire sottile, soprattutto quando si osserva il singolo caso attraverso il filtro dell’emotività, ma che costituisce una delle garanzie fondamentali dello Stato di diritto. Si è scelta, invece, la strada più semplice: quella dello slogan. Ed è probabilmente questa la vera occasione mancata, perché la fiducia nella giustizia non si costruisce promettendo che la difesa sarà «sempre legittima», ma aiutando i cittadini a comprendere perché, in uno Stato di diritto, talvolta non possa esserlo.